STATUTO DELLA
Associazione Culturale “COMICI SPAVENTATI GUERRIERI”
COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE
Art.1 – E’ costituita ai sensi dell’art. 36 e ss. cod. civ., l’associazione culturale senza scopo di lucro, denominata “COMICI SPAVENTATI GUERRIERI“.
Ha sede nel Comune di Bari, all’indirizzo definito dal Consiglio Direttivo.
Art.2 – L’Associazione ha durata illimitata e si propone gli scopi di cui al successivo Art. 3.
E’ un ente apartitico, aconfessionale e non persegue finalità di lucro, promosso da ex alunni del Liceo Ginnasio “SOCRATE” di Bari.
FINALITA’ ED ATTIVITA’
Art.3 – L’associazione persegue finalità di promozione culturale, nonché attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività di interesse generale.
Al fine del perseguimento dei propri scopi, l’associazione potrà, tra l’altro, svolgere attività di tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio immobiliare – con particolare riferimento ad edifici abbandonati, immobili confiscati, spazi urbani inutilizzati – perseguendo:
– il recupero e la riqualificazione, mediante la promozione di interventi di restauro, manutenzione e rifunzionalizzazione degli spazi pubblici, al fine di sottrarli al degrado e restituirli alla fruibilità della collettività e/o di gruppi di soggetti bisognosi;
– la destinazione dei beni recuperati a scopi utili per giovani e/o categorie svantaggiate;
– la cittadinanza attiva, mediante la promozione di pratiche di amministrazione condivisa e sussidiarietà, coinvolgendo in particolare i giovani studenti nella cura e nella gestione dei beni comuni;
– la ricerca e la trasparenza, mediante la sensibilizzazione dell’opinione pubblica circa l’importanza del patrimonio immobiliare pubblico, collaborando con gli enti locali nell’individuazione e nella rigenerazione di immobili in stato di abbandono e/o di inutilizzo.
L’associazione si propone altresì, quale scopo secondario, il supporto all’orientamento formativo dei giovani, coadiuvando gli studenti a compiere scelte consapevoli per il proprio percorso di studi, attraverso l’organizzazione e la promozione di seminari ed incontri, lo sviluppo di progetti di orientamento esperienziale, la collaborazione con scuole ed enti in genere al fine di fornire supporto utile a contrastare l’abbandono scolastico ed universitario.
Art.4 – Per il perseguimento dei propri scopi, l’associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonchè collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.
I SOCI
Art.5 – Possono diventare soci dell’associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi ed intendono impegnarsi per la loro realizzazione, mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente parte del proprio tempo libero.
L’associazione si rivolge, in prima battuta ma non esclusivamente, a tutti gli ex alunni, professori e personale non docente del Liceo Ginnasio “SOCRATE” di Bari.
Art.6 – La domanda di ammissione per acquisire lo status di socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo, il quale deciderà sull’accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante.
Art.7 – Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato in forma scritta all’interessato, specificandone i motivi. In questo caso l’aspirante socio, entro 30 (trenta) giorni, ha la facoltà di presentare ricorso all’assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.
Art.8 – Ai soci che aderiscono all’associazione è richiesta la prestazione di attività gratuita e volontaria, finalizzata al perseguimento degli scopi associativi, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
Possono aderire all’associazione, in qualità di sostenitori, tutte le persone che, condividendone gli ideali, diano un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non godono del diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno diritto di essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’associazione.
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
Art.9 – I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.
Hanno, inoltre, il diritto di recedere, mediante comunicazione scritta con preavviso di almeno 8 (otto) giorni, dall’appartenenza all’associazione.
I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.
Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite e non possono essere retribuite, salvi eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute, provate e preventivamente autorizzate del Consiglio Direttivo.
La qualità di socio si perde:
1. per morte;
2. per presentazione di dimissioni scritte;
3. per esclusione.
Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti, che costituiscono violazioni di norme statutarie o regolamenti interni.
La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo; contro il provvedimento di esclusione, il socio ha 30 (trenta) giorni di tempo per far ricorso all’assemblea.
ORGANI SOCIALI CARICHE ELETTIVE
Art.10 – Sono organi dell’associazione:
a. l’Assemblea dei soci;
b. il Consiglio Direttivo;
c. il Presidente;
d. il Collegio dei Probiviri.
Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.
L’ASSEMBLEA
Art.11 – L’assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci.
L’assemblea è presieduta di norma dal Presidente, che la convoca:
– almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del rendiconto economico consuntivo/bilancio;
– ogni qual volta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
– quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
Per convocare l’assemblea, il Consiglio Direttivo delibera il giorno e l’ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno per il giorno successivo alla prima.
Art.12 – L’assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.
Le assemblee, sia ordinarie sia straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera, sms, social network o qualsiasi mezzo di diffusione di massa.
L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora, la sede della convocazione e l’ordine del giorno, con i punti oggetto del dibattito.
Art.13 – L’assemblea ordinaria è validamente costituita con la partecipazione di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa, qualunque sia il numero dei partecipanti.
Ciascun aderente può essere latore di una sola delega.
Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.
Art.14 – Nella delibera di approvazione del bilancio e di quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto.
Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano.
Per le elezioni delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto, con le modalità che saranno stabilite dal Consiglio Direttivo in carica.
Le deliberazioni sono immediate e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’assemblea.
Art.15 – L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
– discutere e approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
– approvare il programma generale annuale delle attività proposto dal Consiglio Direttivo;
– procedere all’elezione dei consiglieri e delle altre cariche elettive, determinandone preventivamente il numero dei componenti;
– discutere ed approvare gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’associazione;
– deliberare sulle responsabilità dei consiglieri;
– decidere sui reclami contro le esclusioni dei soci, ai sensi dell’articolo 9;
– decidere e discutere su tutti gli argomenti all’ordine del giorno.
Art.16 – L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche del presente statuto, sullo scioglimento dell’associazione e sulla devoluzione del patrimonio.
Per le modifiche statutarie, l’assemblea straordinaria delibera con la partecipazione della maggioranza degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti.
Per lo scioglimento e devoluzione del patrimonio, l’assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art.17 – Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre ad un numero massimo di sette membri, eletti dall’assemblea. Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili per un massimo di due mandati consecutivi.
Art.18 – Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.
La convocazione è fatta a mezzo comunicazione scritta.
Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
Le votazioni sono palesi per alzata di mano, tranne nei casi di nomine o comunque quando hanno ad oggetto vicende riguardanti persone fisiche.
Il Consiglio Direttivo è investito dai più ampi poteri per la gestione dell’associazione.
Pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci.
Nello specifico:
– fissa l’indirizzo della sede sociale;
– elegge tra i propri componenti il Presidente e lo revoca;
– elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
– elegge il tesoriere ed il segretario;
– attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
– cura l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea;
– predispone e propone all’assemblea il programma annuale di attività;
– presenta annualmente all’Assemblea per l’approvazione la relazione, il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le spese per capitoli e le voci analitiche, nonchè il bilancio preventivo per l’anno in corso;
– determina circa il versamento di eventuali quote associative annuali, stabilendone l’ammontare;
– conferisce procure generali e speciali;
– propone all’Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell’associazione e degli organi sociali;
– riceve, accetta e respinge le domande di adesione all’associazione;
– rettifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
– delibera in ordine all’esclusione dei soci, ai sensi del precedente Art. 9.
Art.19 – Nel caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti.
Qualora la precitata graduatoria fosse esaurita, indice le elezioni suppletive per i membri da sostituire.
IL PRESIDENTE
Art.20 – Il Presidente è il legale rappresentante dell’associazione ed ha l’uso della firma sociale.
Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.
Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.
In caso di assenza o impedimento, le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.
In caso di necessità, il Presidente può adottare provvedimenti d’urgenza, sottoponendoli successivamente alla ratifica del Consiglio Direttivo. In caso di mancata ratifica, per fondati motivi, il Presidente resta personalmente responsabile per i provvedimenti adottati.
IL TESORIERE
Art.21 – Il tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’associazione per ciò che concerne l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo.
Al tesoriere può essere conferito il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresi la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni in traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso ed eseguire ogni operazione inerente le mansioni affidate dagli organi statutari.
Il tesoriere ha potere di firma libera e disgiunta dal Presidente del consiglio, per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.
IL SEGRETARIO
Art.22 – il segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, che trascrive su appositi libri affidati alla sua custodia, unitamente al libro dei soci.
PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE BILANCI
Art.23 – Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Il relativo bilancio dovrà essere presentato all’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli in voci analitiche.
Art.24 – Le entrate dell’associazione sono costituite da:
a. contributi elargiti in maniera liberale da parte dei privati, dello stato, di enti, di organismi internazionali, di istituzioni pubbliche, tutti finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
b. donazioni o lasciti testamentari;
c. rimborsi derivanti da convenzioni;
d. entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive di carattere marginale rispetto allo scopo dell’associazione;
e. entrate derivanti dai versamenti di quote associative eventualmente stabilite dal Consiglio Direttivo;
f. ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all’associazione.
Art.25 – Il patrimonio sociale è costituito da beni mobili ed immobili, il cui inventario verrà redatto all’inizio di ogni esercizio.
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI.
Art.26 – Lo scioglimento dell’associazione viene deciso dall’Assemblea, che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell’articolo 16 del presente statuto.
In caso di scioglimento, il patrimonio dell’associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall’Assemblea, sarà devoluto ad altre associazioni operanti in identico o analogo settore.
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art.27 – Tutte le eventuali controversie tra soci ovvero tra organi e soci saranno sottoposte, con l’esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio dei Probiviri.
Il collegio sarà composto da 3 (tre) membri, scelti anche al di fuori dell’associazione, tra persone di chiara caratura morale e con comprovata esperienza in materia di diritto.
I Probiviri saranno nominati dall’Assemblea ordinaria dei soci.
Resteranno in carica per 3 (tre) anni, con possibilità di essere rieletti.
I Probiviri hanno facoltà di presenziare – senza diritto di voto – alle riunioni del Consiglio Direttivo, alle quali dovranno essere convocati con le stesse modalità previste al precedente Art.17.
Art.28 – Le decisioni finali del Collegio dei Probiviri saranno adottate sulla base delle norme disciplinanti l’arbitrato.
NORMA FINALE
Art.29 – Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.